Corte di Cassazione, con sentenza n°12477 del 31 gennaio 2017 e pubblicata il 18 maggio c.a., è recentemente ritornata sull’annosa questione della valenza probatoria della c.d. testimonianza de relato actoris, ovvero della deposizione resa da su fatti e circostanze di cui sono i testi siano stati informati dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio.
La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento danni tra condomini presentata a seguito degli atteggiamenti persecutori e ingiuriosi posti in essere da uno di essi durante dieci anni di assemblee condominiali. La domanda attorea veniva tuttavia rigettata tanto in primo grado quanto in appello per mancato assolvimento dell’onere probatorio con riferimento tanto ai comportamenti persecutori e alla loro durata decennale quanto all’asserita ed indimostrata qualità di vittima del ricorrente.
Il condomino, tuttavia, non demorde e ricorre in cassazione dolendosi, inter alia, della mancata considerazione di due testimonianze de relato ex parte e dirette, ritenute inutilizzabili a fini probatori per mancata di sostanziali riscontri.
La Corte transtiberina, esaminando congiuntamente i motivi di ricorso, dichiara gli stessi infondati, seppur emendando ex art. 384 c.p.c. il percorso motivazione, seppur condivisibile, in relazione alla questione della testimonianza de relato actoris.
A tal fine, la Corte:
- preliminarmente fuga i dubbi attorei circa la natura delle testimonianze, da considerarsi de relato actoris in quanto “…aventi ad oggetto la dichiarazione della parte che ha proposto il giudizio, e non già il fatto oggetto di accertamento…”;
- analizza i due orientamenti invalsi negli anni nella stessa Corte di legittimità, uno dei quali considera, attraverso un’interpretazione maggiormente rigorosa, detta deposizione affetta tout court da nullità, e l’altro, secondo il quale tale testimonianza “…può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità”;
- censura, infine, l’orientamento meno rigoroso, rilevando come lo stesso abbia l’inaccettabile conseguenza di attribuire “…una veste qualificata (quella di “elemento di prova”) ad una mera allegazione della parte circa un fatto costitutivo della domanda, per il solo fatto di essere stata confermata nella fase istruttoria mediante la deposizione di un teste, che quella allegazione si è invece limitato in ipotesi a riportare in quanto tale (ossia, per aver appreso il fatto dalla parte stessa, e non per cognizione diretta, o al limite per averlo appreso da terzi estranei al giudizio), come è avvenuto nella specie”.
La Corte pertanto conclude rigettando il ricorso ed emendando la motivazione nella parte in cui la Corte d’appello, al posto che dichiarare le testimonianze de relato actoris inutilizzabili “perché concernenti fatti, dichiarazioni, stati d’animo (specie, teste B.) riferiti ai testi…” dallo stesso attore, aveva ritenuto le stesse “…inutilizzabili a fini probatori per mancanza di sostanziali riscontri…”.
Cliccare di seguito per il testo del provvedimento: Cassazione civile, sez. III^, sentenza n°12477 del 18 maggio 2017